L' Istituto Studi Europei Giuridici e Economici (ISEGE), è regolato dal presente Statuto, ed ha durata illimitata.
Art. 2
La sede legale in Napoli. La sede può essere trasferita su deliberazione dell’assemblea dei soci con osservanza dell’art. 25. Il domicilio può essere variato con deliberazione del Presidente, ratificata dal Consiglio.
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità:
a) svolgere funzione di supporto, di promozione e di coordinamento per la ricerca giuridica nei vari settori scientifico-disciplinari del diritto;
b) promuove studi e ricerche nel campo del diritto, con particolare riferimento al Diritto Pubblico e Privato, Commerciale, Tributario e del Lavoro, alla razionalizzazione e perfezionamento del sistema giuridico al fine preminente di dare il proprio contributo interdisciplinare di teoria e di esperienza per l’elaborazione dei provvedimenti legislativi in materia;
c) cooperare con l’Amministrazione Pubblica, con gli altri Enti pubblici ed Associazioni per la migliore interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche;
Art. 4 ORGANISMI INTERNAZIONALI
La partecipazione dell’INSEG a qualsiasi altra organizzazione nazionale ed internazionale dovrà essere approvata dall’Assemblea dei soci.
Art. 5 SOCI ORDINARI
L’invito ad aderire all’Associazione in qualità di socio ordinario può essere rivolto a docenti in materie giuridiche, a cultori, anche magistrati e pubblici dipendenti, del diritto e delle discipline affini, ai professionisti che esercitano prevalentemente la propria attività nel campo giuridico ed economico che siano abilitati secondo legge, e dei praticanti in possesso dei ripettivi titoli di studio.
All’atto della proposta di ammissione potrà essere richiesto all’aspirante socio la sottoscrizione di un documento idoneo all’assolvimento del pagamento della quota annuale secondo le modalità precisate ed adottate nel rispetto del successivo art. 21.
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità, protrattasi per due anni interi, nel pagamento della quota associativa;
c) per esclusione;
d) per ogni causa che comporti la perdita della capacità di agire.